Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, è una detrazione del 110% sulle spese sostenute per interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico sia per i condomini che per le abitazioni singole.
La suddetta detrazione fiscale è consentita per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, grazie alla stessa si potrà ottenere una detrazione fiscale nei 5 anni successivi, per rate di pari ammontare. Ad esempio, per una spesa di 50.000 euro, si ottengono 60.500 euro di detrazione pari a 12.100 euro annui, da recuperarsi nelle 5 dichiarazioni dei redditi presentate successivamente all’esecuzione dei lavori.
La Legge di Bilancio 2021 ha previsto una proroga dell’efficacia della suddetta detrazione prolungando i termini di effettuazione degli interventi fino al 30 giugno 2022.
Inoltre, per gli interventi effettuati dai soli condomini, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Altre novità introdotte, assolutamente apprezzabili, sono il contributo anticipato, possibile grazie alla cessione del credito – corrispondente alla detrazione spettante – ad altri soggetti o istituti di credito, oppure il cosiddetto “sconto in fattura” praticato dai fornitori dei beni o dei servizi stessi.
Ma come funzionano la cessione del credito e lo sconto in fattura?
Il contribuente che chiede all’azienda di effettuare lo sconto in fattura avrà un saldo a zero nel pagamento dei lavori. L’Azienda successivamente avrà diritto di recuperare l’importo scontato come credito di imposta con facoltà di cessione anche a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari.
La cessione del credito è il trasferimento della somma ad altri soggetti, inclusi banche e altri intermediari finanziari come le finanziarie.
Una volta scelti gli interventi da effettuarsi, bisognerà trovare aziende in regola che siano in grado di svolgere i lavori e che si prendano l’onere di far approvare in precedenza il progetto dall’ENEA e successivamente dall’Agenzia delle Entrate, al fine di permettere all’impresa di procedere con il pagamento del bonus.
Quali sono gli interventi ammessi nel bonus del 110%?
Nello specifico, il Superbonus spetta in caso di interventi di isolamento termico sugli involucri, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e ancora sugli interventi antisismici.
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.
Si tratta di interventi di efficientamento energetico, come l’installazione di impianti solari fotovoltaici e/o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
In pratica, effettuando interventi trainanti è possibile usufruire del 110% di detrazione anche sugli ulteriori interventi trainati, nel rispetto dei limiti di spesa massima agevolabile.
La Legge di bilancio 2021 ha, inoltre, introdotto e chiarito un elemento importante che molti attendevano con estremo interesse: la coibentazione del tetto.
È stato confermato che, gli interventi di coibentazione del tetto rientrano a pieno titolo nel superbonus 110%, senza limitazione alcuna sul concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Quanto ai massimali di spesa coperti dall’agevolazione essi sono contenuti nell’art. 119 della legge 77/2020, articolo che regola i singoli interventi e la relativa detrazione fiscale.
Ma c’è di più, in alternativa al superbonus del 110% la Legge concede ulteriori bonus, tra cui quello per il 50% in caso di ristrutturazioni, per il 65% delle spese sostenute da coloro che effettuano interventi di coibentazione dell’involucro edilizio e quello del 90% delle spese sostenute per il recupero delle facciate esterne degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) e zona B (totalmente o parzialmente edificata).
In conclusione, posto che le opportunità offerte dal Decreto e dalle successive Leggi sono certamente interessanti, ma altrettanto di non immediata comprensione, il consiglio è quello di ricorrere a professionisti competenti in grado di gestire e risolvere ogni aspetto burocratico e tecnico.