Il credito imposta per i beni strumentali anno 2021

15.03.2021

Oggi essere un imprenditore e gestire al meglio la propria impresa non può significare occuparsi solo degli aspetti produttivi o commerciali, infatti, soprattutto in questo momento storico, l’imprenditore deve essere in grado di conoscere ed esaminare anche gli aspetti finanziari e contributivi. Per questo motivo  ritengo sia utile analizzare una delle questioni finanziarie più innovative ed importanti introdotte dalla normativa degli ultimi anni: il credito d’imposta.

Una piccola e/o media impresa dovrebbe conoscere questo tipo di agevolazione fiscale in quanto un’azienda è sempre alla ricerca di finanziamenti o facilitazioni fiscali per essere in grado di effettuare investimenti in beni materiali e/o immateriali.
Proprio in funzione di questo e per agevolare gli investimenti in beni strumentali, il legislatore ha introdotto il dispositivo del credito d’imposta, inserendo, con l’approvazione della Legge di Bilancio 2021, una nuova direttiva che ha sostituito di fatto il vecchio regime del super e iper ammortamento.

Occorre fare chiarezza, molti imprenditori confondono il credito d’imposta con il meccanismo dei finanziamenti, commettendo un grave errore. In entrambi i casi si tratta di agevolazioni da parte dello Stato verso le imprese, ma i due strumenti hanno una differente applicazione:

il credito d’imposta viene utilizzato per avere uno “sconto” sui tributi da pagare a fine anno;

il finanziamento permette all’azienda di ricevere liquidità per affrontare una spesa o un investimento.

Il credito d’imposta, pertanto, ad oggi, è, probabilmente, la misura di finanza agevolata più concreta per incentivare gli investimenti delle imprese; negli ultimi anno sta assumendo un ruolo sempre più importante ed attivo nella gestione fiscale e finanziaria delle aziende, come stimolo per l’imprenditore ad accostarsi agli investimenti produttivi delle proprie imprese.

Quanto al raggio d’azione, il credito d’imposta spetta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Risultano, invece, escluse dall’agevolazione:

le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) ì, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata all’esistenza di alcuni requisiti. Primo fra questi è il limite temporale, le imprese devono effettuare investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo.

Altra qualità necessaria è il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e del corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori. Quanto al requisito oggettivo, si distinguono due circostanze, l’una riguarda le modalità di acquisto, l’altra la tipologia dei beni soggetti al credito.
Per quanto riguarda la prima, l’incentivo non è limitato al solo caso di acquisto, ma è fruibile anche per investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria; per il relativo calcolo va considerato il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni concessi in leasing.

In relazione alla tipologia dei beni, le categorie ammesse sono:

beni materiali “Industria 4.0” funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;

beni immateriali “Industria 4.0”, ossia software, sistemi e system integrato, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”;

beni ordinari.

Si rende opportuno sottolineare che, il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento, tale distinzione si trova direttamente all’interno della normativa di riferimento che prevede una diversa modulazione delle aliquote.

Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:

veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R n. 917 del 1986, TUIR);

beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);

fabbricati e costruzioni;

beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). L’allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tranviario; gli aerei completi di equipaggiamento;

i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

In conclusione, pare evidente che, il credito d’imposta è uno strumento molto utile, ma, purtroppo, poco utilizzato, sia perché non da tutti conosciuto, sia perché soggetto a rigidi controlli che obbligano l’imprenditore alla conservazione, pena la revoca del beneficio, della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

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