Dal 1 luglio 2018 l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 30.04.2018, n. 8/E, ha previsto l’obbligo di fattura elettronica per tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori (per “uso autotrazione”).
Tutte le imprese e i professionisti si devono preparare a ricevere i documenti digitali, non essendo più in vigore la carta carburanti (anche se le richieste di proroga si fanno insistenti).
Quindi qualsiasi rifornimento di carburante destinato all’autotrazione deve essere documentato con questa modalità.
La legge prevedeva il documento digitale solo per l’acquisto da distributori stradali, mentre la circolare lo estende a tutte le operazioni.
Ne consegue che dovranno essere documentati con fattura elettronica anche, per esempio, gli acquisti di carburante per cisterne interne all’azienda. Non si deve, invece, emettere il documento elettronico in presenza di carburanti utilizzati con scopi diversi dall’autotrazione, ad esempio per riscaldamento o impianti industriali o per il funzionamento di attrezzi come per il giardinaggio o per l’irrigazione.
Per il rifornimento di carburante da distributori stradali, a differenza di quanto accadeva con la scheda carburante, nella fattura non è obbligatorio indicare i dati del veicolo, quali, per esempio, la targa, si fa riferimento esplicativo alle specifiche tecniche pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 5.06.2018.
La fattura elettronica può ovviamente essere anche differita; in questo caso il fornitore deve emettere nel giorno della consegna un documento anche cartaceo, che poi dovrà essere richiamato nella fattura elettronica riepilogativa mensile che dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna.
Un altro adempimento riguardante l’acquisto di carburanti è l’obbligo del pagamento con modalità tracciabili, al fine di consentire la deduzione dei costi e la detrazione dell’Iva. I mezzi di pagamento sono elencati nel provvedimento n. 73203/2018 ovvero i vaglia cambiari e postali, mezzi di pagamenti elettronici, tra cui l’addebito diretto, bonifici bancari e postali, bollettini, carte di debito, di credito, prepagate e altri mezzi di pagamento che consentano l’addebito sul conto corrente.
In sostanza, restano esclusi solo i pagamenti in contanti per poter usufruire della deducibilità del costo e della detrazione Iva.