Da luglio 2018 scatta il divieto di pagamento del dipendente in contanti.
Il divieto di pagamento del dipendente in contanti, previsto dall’art. 1, c. 910 e ss. L. 205/2017 riguarda tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intrattenuto (contratto a termine, apprendistato, contratto a tempo indeterminato, ecc.). Tale obbligo coinvolge non solo i datori di lavoro, ma anche committenti e cooperative: pertanto non potranno essere pagati più in contanti nemmeno le collaborazioni coordinate e continuative e i soci di cooperativa, restando escluse dall’applicazione le sole Pubbliche Amministrazioni e il lavoro domestico.
Chi continuerà a pagare le retribuzioni e o i compensi in contanti sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. La sanzione, se versata nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, potrà essere ridotta all’importo inferiore tra il doppio del minimo e il terzo del massimo e pertanto sarà pari a euro 1.666,67.
La nuova disposizione prevede il pagamento della retribuzione e dell’eventuale anticipazione attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato.