Le ferie

12.08.2021

È, finalmente, giunto il mese di agosto e, soprattutto in Italia, è il periodo in cui la maggior parte dei lavoratori si gode le tanto agognate ferie.

L’origine di questa consuetudine è più antica di quanto si potrebbe immaginare e risale, addirittura, agli antichi Romani: a quei tempi il numero più alto dei lavoratori si dedicava all’agricoltura e, in particolare, alla coltivazione del grano e poiché la raccolta di questo cereale avveniva a luglio, agosto era un periodo di pausa da ogni tipo di lavorazione. D’allora la tradizione è giunta fino ai nostri tempi.

Ma cosa si intende oggi per ferie?
Le ferie rappresentano delle giornate di astensione dal lavoro, retribuite.

Ogni anno il cosiddetto “piano ferie” deve trovare un punto di incontro tra le esigenze del lavoratore e del datore di lavoro: incastrare tutto non è affatto semplice, da una parte le necessità del datore di lavoro di trovare una turnazione ideale per la propria azienda, dall’altra i lavoratori che devono fare i conti anche con le esigenze familiari.

Un aiuto per fare chiarezza si può trarre dalla legge, analizziamo la normativa.

L’art 36, comma 3, della Costituzione assicura il diritto alle ferie, diritto garantito inderogabilmente a favore del lavoratore quale espressione di valori fondamentali della persona.

Trattano l’argomento anche l’art. 2109 del codice civile e nell’art. 10 del D. Lgs 66/2003 dai quali si desume il principio secondo cui il diritto alle ferie ha lo scopo di permettere al lavoratore un recupero psicofisico completo, per poter affrontare un nuovo anno di lavoro, oltre a consentire maggior cura e tempo nelle relazioni affettive e sociali.

Come maturano le ferie?
Le ferie “maturano nel corso del rapporto di lavoro, anche durante il primo anno o durante il periodo di prova; il diritto alle ferie può essere normalmente frazionato e riconosciuto in proporzione alla quantità di lavoro prestato”, inoltre, “le ferie devono essere godute entro l’anno di maturazione”, questo è quanto stabilisce la Corte Costituzionale in varie sentenze.

Le ferie annuali retribuite maturano in maniera progressiva e proporzionale all’impegno prestato: i lavoratori che hanno lavorato un periodo inferiore all’anno, maturano tanti ratei di ferie per quanti mesi sono stati lavorati, sempre tenendo conto che vengono incluse le frazioni di mese di almeno 15 giorni.

Quanti sono i giorni di ferie?
Sono previste almeno 4 settimane di ferie all’anno, da godersi per almeno due settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione e le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Il predetto periodo non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro e casi specifici previsti nei contratti collettivi che stabiliscono criteri e modalità di regolazione differenti.

Come viene stabilito il periodo feriale?
La determinazione del periodo feriale spetta unicamente all’imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa, ma non senza vincoli.

Il datore di lavoro è, infatti, tenuto a:

  • tenere conto degli interessi del lavoratore (art.2109 c.c.);
  • comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie con un certo preavviso che, secondo correttezza e buona fede, è utile a consentire al lavoratore di organizzare in modo conveniente il riposo;
  • rispettare il principio per cui le ferie debbono essere godute entro l’anno e non successivamente (art.2109 c.c. e Corte Cost. 19/12/90, n. 543).

Posta la necessità del datore di lavoro di tenere conto anche degli interessi dei lavoratori, a questi ultimi compete solo la facoltà di indicare il periodo entro il quale intendono fruire del riposo annuale, a ciò non rilevando alcun accordo sindacale o prassi aziendale che stabilisca, al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali, i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda.

Come devono essere richieste le ferie?
La richiesta di ferie può avvenire sia in forma orale che in forma scritta, secondo quanto disposto dal contratto collettivo, dal regolamento aziendale e dalla prassi aziendale.

A chi spettano le ferie?
Hanno diritto alla relativa fruizione dei giorni di ferie tutte le categorie e tipologie di lavoratori, inclusi quelli domestici.

Le ferie possono essere collettive, con sospensione totale o parziale dell’attività, oppure individuali con continuazione dell’attività produttiva. Le ferie individuali non possono essere fissate in modo arbitrario ma concordate formalmente, richiedendo un’autorizzazione al datore di lavoro.

Nelle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro che rendono impossibile la fruizione delle ferie secondo il principio della infra-annualità, il godimento delle stesse dovrà avvenire nel periodo stabilito dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e del lavoratore.

Nel caso della malattia sopravvenuta durante il periodo di ferie, il godimento delle stesse è sospeso a condizione che la malattia sia stata tempestivamente comunicata e siano state adempiute le condizioni previste dalla contrattazione collettiva in base alle quali può avvenire in concreto la sospensione delle ferie. La sospensione decorrerà dalla data in cui il datore di lavoro viene a conoscenza della malattia e non dal giorno di inizio della stessa. Egli potrà accertare lo stato di malattia del lavoratore e l’eventuale compatibilità dell’evento morboso con la funzione propria delle ferie, precisando nella richiesta di accertamento che il controllo è mirato a verificare se lo stato della malattia sia tale da determinare la sospensione delle ferie.

Nei casi in cui, invece, non sia possibile rispettare il periodo minimo legale o contrattuale nell’anno di maturazione di ferie per cause imputabili esclusivamente al lavoratore, (ad esempio assenze prolungate per maternità, malattia, infortunio, ecc.) il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile, quindi, l’eventuale parte di ferie per cui non è possibile il godimento infra-annuale, deve essere accorpata alle due settimane ulteriori ed essere goduta il prima possibile e, comunque, entro i 18 mesi successivi.

Pertanto, il dipendente assunto o cessato in corso d’anno maturerà giorni di ferie in proporzione al servizio effettivamente prestato. Nel caso in cui il lavoratore cessato abbia fruito in anticipo di ferie non ancora maturate, il datore di lavoro potrà applicare in busta paga la relativa trattenuta moltiplicando la tariffa oraria di retribuzione vigente nel periodo paga per le ore godute in eccedenza.

Ricordiamo che ogni lavoratore ha diritto alla maturazione delle ferie anche quando assente per specifiche cause, più precisamente:

  • maternità obbligatoria e congedo di paternità;
  • malattia;
  • ferie;
  • permessi per disabili e loro familiari;
  • congedo matrimoniale;
  • infortunio, limitatamente al periodo previsto dal contratto collettivo di conservazione del posto di lavoro;
  • incarichi presso i seggi elettorali;
  • cassa integrazione guadagni a orario ridotto;
  • contratti di solidarietà;
  • permessi retribuiti.

In conclusione, le ferie sono un diritto del lavoratore, il quale in caso di mancata fruizione delle stesse, non avendo potuto recuperare le energie psicofisiche, ha il diritto di agire in giudizio per il risarcimento del danno e pretendere il godimento, anche se tardivo, dei periodi maturati, ma non fruiti.

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