Il D.L. n. 104 del 2020 (Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, ha riaperto i termini per la rivalutazione dei beni dell’impresa apportando anche importanti e vantaggiose modifiche alla disciplina stessa e aumentandone la convenienza e il grado di flessibilità applicativa, a condizione che i beni fossero già presenti nel bilancio del precedente esercizio 2019.
La rivalutazione di un bene, materiale o immateriale, consiste nell’aumento del valore delle componenti attive del patrimonio dell’impresa, favorendo il rafforzamento patrimoniale delle stesse ed offrendo un possibile “scudo” dalle perdite eventualmente registrate.
Per questo motivo, infatti, il legislatore ha introdotto norme di rivalutazione grazie alle quali le imprese possono incrementare il valore dei propri beni pagando un’imposta minima ed allo stesso tempo, beneficiare di vantaggi non solo fiscali.
In sede di approvazione del bilancio d’esercizio per l’anno 2020, le imprese che hanno deciso di aderire alla rivalutazione dei beni devono dare conto di tale scelta nei relativi documenti contabili e societari.
Gli amministratori e, nel caso fosse presente, il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non ecceda i limiti di valore previsti dalla normativa.
La rivalutazione, quindi, dovrà essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa e potrà essere effettuata con valenza fiscale o anche solo civilistica, rilevando come contropartita contabile riserva di patrimonio netto.
Entrando nel merito della rivalutazione dei beni dell’impresa il Decreto Agosto ha introdotto le seguenti novità:
- la possibilità di attribuire rilevanza solo civilistica alla rivalutazione (senza il pagamento di alcuna imposta sostitutiva);
- la significativa riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per il riconoscimento anche fiscale dei maggiori valori al 3 per cento (per beni ammortizzabili e non);
- la possibilità di rivalutare anche singoli beni senza dover rispettare il previgente vincolo della rivalutazione per «categorie omogenee»;
- l’immediato riconoscimento degli effetti fiscali della rivalutazione già a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, ad esempio in relazione alla deduzione dell’ammortamento (dei maggiori valori).
Analizzando la legge dal punto di vista del profilo soggettivo, le imprese che possono effettuare la rivalutazione sono quelle indicate nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.
Inoltre, per effetto del richiamo all’articolo 15 L. 342/2000 si estende il campo di applicazione anche alle società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le imprese individuali e gli enti non commerciali, a condizione che siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
Sono, altresì, ammesse le società e gli enti non residenti, compresi i trust, nonché persone fisiche non residenti che, però, esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
Esaminando, invece, il profilo oggettivo, l’articolo 110 del Decreto Agosto offre la possibilità di rivalutare i beni aziendali ai contribuenti che producono reddito d’impresa; tale facoltà è concessa in relazione ai beni d’impresa materiali (con esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) e immateriali (marchi, brevetti, licenze, ecc., con eccezione di avviamento e «meri» costi pluriennali), ed alle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni.
Inoltre, sono compresi tra i beni strumentali anche quelli il cui valore è al di sotto di € 516,45 oltre a quelli completamene ammortizzati e, ulteriormente, sono rivalutabili anche le immobilizzazioni in corso di costruzione.
Ovviamente i beni oggetto di rivalutazione devono essere di proprietà e devono risultare tanto nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, quanto in quello successivo al 31 dicembre 2020.
Il Decreto Agosto prevede, inoltre, quali possano essere le tecniche contabili in sede di rivalutazione ed annovera di fatto tre possibilità diverse tra di loro e che determinano effetti diversi, sia in termini di maggiori quote di ammortamento, sia in termini di velocità di recupero dell’eventuale beneficio fiscale della rivalutazione.
La prima è la rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento dei beni: il costo storico del cespite da rivalutare e del relativo fondo di ammortamento sono contemporaneamente incrementati nella stessa proporzione. Tale metodo consente di mantenere inalterata l’originaria durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti.
La seconda è la rivalutazione del solo costo storico dei beni: l’intera rivalutazione viene attribuita esclusivamente al valore del bene. Questo metodo determina un allungamento del processo di ammortamento.
La terza è la rivalutazione mediante riduzione del fondo ammortamento dei beni: l’intera rivalutazione viene utilizzata per ridurre il fondo ammortamento, senza modificare il costo originario del bene; anche in questo caso il metodo comporta un allungamento del periodo di ammortamento.
In ogni caso, qualsiasi sia il metodo scelto per effettuare la rivalutazione essa si perfeziona, come chiarito nella circolare n. 14/2017, dell’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e il conseguente versamento dell’imposta sostitutiva.
Inoltre, il maggior valore attribuito ai beni e/o alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, già a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3%.
Affinché tale posta, non venga solo iscritta come riserva di rivalutazione, ma possa essere utilizzata per la distribuzione degli utili ai soci o per la copertura di perdite pregresse, il saldo attivo della rivalutazione deve essere affrancato, in tutto o in parte, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 10 per cento.
Quanto al loro versamento tali imposte devono essere saldate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine di versamento per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (giugno 2021) e le altre due entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi (giugno 2022 – giugno 2023).
Ciò detto, tra i vantaggi che comporta la rivalutazione dei beni d’impresa è possibile enumerare maggiori quote deducibili di ammortamento, di spese di manutenzione, riparazione e trasformazione, a partire dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione viene effettuata, nonché minori plusvalenze/maggiori minusvalenze in caso di cessione del bene, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore qualora tali fattispecie si verificano in data successiva al quarto esercizio successivo a quello in cui è stata eseguita la rivalutazione; inoltre, l’eventuale copertura di perdite d’esercizio che altrimenti potrebbero comportare la riduzione del capitale della società.
In conclusione ritengo che, per tutte quelle imprese che attualmente versano in una situazione di poca stabilità, ma che possono vantare nel proprio patrimonio sociale beni immobili e mobili di una certa rilevanza, accedere allo strumento di rivalutazione pagando le imposte sostitutive di cui sopra, possa essere un ottimo incentivo costituendo tale strumento anche un vantaggio in termini di accesso ad eventuale credito bancario in conseguenza del miglioramento dell’attivo dello stato patrimoniale della società e conseguentemente del patrimonio netto della stessa.